Comitato di Valutazione
I docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, ai fini del superamento dell’anno di formazione e prova, devono:
- svolgere le previste attività formative (incontri propedeutici e di restituzione finale; laboratori formativi e/o visite a scuole innovative; “peer to peer” e osservazione in classe; formazione on-line);
- predisporre il portfolio professionale;
- svolgere 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche;
- sostenere il colloquio dinnanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.
La procedura, relativa alla valutazione finale dei suddetti docenti, si articola nelle seguenti fasi:
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione del parere da parte del Comitato;
- conferma o meno in ruolo del docente da parte del dirigente scolastico.
Composizione Comitato
L’articolo 1, comma 129, della legge n. 107/2015 ha novellato l’articolo 11 del D.lgs. n. 297/94, disponendo che, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
Il Comitato, che dura in carica tre anni ed è presieduto dal dirigente scolastico, è composto da:
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.